È della Regione la responsabilità per l’incidente automobilistico determinato dall’attraversamento di un animale selvatico. A meno di rivalersi su altri enti cui abbia delegato la custodia del patrimonio faunistico. E la colpa è presunta a meno che l’ente regionale fornisca prova dell’essersi avverato un caso fortuito nella determinazione dell’incidente. Così la Corte di cassazione con la sentenza n. 25280 depositata ieri ha ribadito che la Regione, in qualità di custode della fauna sul proprio territorio, non paga i danni a titolo di responsabilità aquiliana, cioè solo se si dimostra la colpa dell’ente. La legittimazione passiva è quindi della Regione e la sua responsabilità è da custodia. In base a tali criteri è stata perciò respinta – anche in Cassazione – la domanda del privato che pretendeva erroneamente i danni dalla Provincia e sul presupposto, altrettanto erroneo, di una condotta colpevole in base all’articolo 2043 del Codice civile. Ma, come detto, va ribadito che nell’incidente con animali si applica la norma dell’articolo 2052 del Codice che afferma il rapporto di custodia e quindi di “responsabilità oggettiva” superabile solo se il convenuto per il risarcimento dimostri la sussistenza di un caso fortuito. A nulla rilevando l’assenza di colpa dell’ente territoriale. (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)
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