È incostituzionale la norma della Regione Puglia che riserva il ricovero e la custodia dei cani assicurati dai Comuni mediante apposite strutture la cui gestione è esercitata in proprio o affidata in concessione esclusivamente alle associazioni protezionistiche o animaliste che abbiano ottenuto l’iscrizione all’albo regionale. Lo ha dichiarato la Corte costituzionale con la sentenza n. 285, appena depositata e consultabile qui. La norma statale in merito consente invece non solo alle associazioni animaliste la gestione dei canili ma anche ad altri soggetti privati, a condizione che siano in grado di garantire la presenza di volontari delle associazioni animaliste e zoofile. Secondo l’Alta Corte viene violato, dunque, il principio della libera concorrenza tutelato all’articolo 117 della Costituzione. A sollevare la questione davanti al Consiglio di Stato la società Mapia, che aveva impugnato il bando per la gestione del canile di Acquaviva delle Fonti, Bari, una volta scaduto e non rinnovato l’affidamento con un atto che “restringeva la partecipazione alla procedura selettiva alle sole associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all’albo regionale”. La stessa Mapia, l’anno scorso, si era aggiudicata la gara per la gestione del canile Ex Cinodromo di Ponte Marconi di Roma ma era stata duramente contestata dalla gestione precedente dell’Associazione volontari del canile di Porta Portese, che ne aveva impedito l’insediamento accusandola di operare a prezzi troppo bassi per essere compatibili con il benessere degli animali ospiti.
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