Cani, gatti e pets vari, al pari dei figli, sono oggetto di contesa in coppie in via di separazione. “Ogni anno in Italia ci sono almeno 4mila coppie che nell’ambito di separazioni e divorzi si scontrano per l’affidamento del cane, del gatto o della tartaruga”, afferma l’avvocato Gian Ettore Gassani, presidente nazionale e fondatore dell’Ami (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani). Gli animali di famiglia, con i quali si creano dei veri e propri rapporti dipendenza come fossero figli, entrano così sempre più spesso nelle aule di Tribunale. Un fenomeno esploso negli ultimi anni e legato in parte al crollo delle nascite in Italia: “Non si mettono al mondo bambini – constata Gassani – ma gli italiani non rinunciano ad avere una cane o un gatto in casa proiettando su di essi gli stessi sentimenti di accudimento e di amore che si hanno per un figlio”. E i giudici nelle cause di separazione si trovano “inevitabilmente costretti a prendere delle decisioni anche in ordine all’animale di famiglia, oggetto di contesa”. Che significa stabilire le spese di mantenimento, del veterinario, di chi lo debba portare a spasso nei giorni dispari e chi in quelli pari. “Non c’è una norma specifica che regolamenti il diritto di visita o il mantenimento dell’animale – puntualizza l’avvocato -, i giudici vanno molto a naso e valutano caso per caso, a seconda della razza e quindi dei costi di gestione”. Da qualche anno a questa parte aumentano le scritture private che consentono di individuare percorsi condivisi in caso di separazione delle coppie con pets, stilate in collaborazione anche con le associazioni animaliste. Accordi che, spiega Gassani, vanno a buon fine solo se la coppia è d’accordo. “In questo caso – spiega il presidente dell’Ami – le scritture possono essere fatte valere in giudizio ma il giudice, sopravvenuti altri elementi nella lite familiare, possono anche non tenerne conto”. D’altronde, conclude Gassani, “a volte sottrarre un cane o un gatto al partner è un modo subdolo per vendicarsi”. C’è anche un disegno di legge depositato in Senato (il n.1932, qui) che mira a modificare il Codice civile introducendo un “titolo XIV-bis degli animali”, dove l’art. 455-ter (Affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi) recita: “In caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell’animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l’affido esclusivo o condiviso dall’animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere. Il tribunale è competente a decidere in merito all’affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio”. Ne abbiamo scritto qui su 24zampe.
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