Reati contro gli animali, la Cassazione esalta il ruolo delle associazioni

Gli animali vittime di reato, maltrattati, feriti o addirittura uccisi, hanno il diritto ad avere un “paladino” nelle cause contro gli uomini loro aguzzini: si tratta delle associazioni che si battono per la difesa dell’ambiente e degli animali all’unica condizione che, nel loro statuto, come sempre avviene, abbiano tra le loro mission quella di salvaguardare e proteggere gli animali. Lo sottolinea la Cassazione, nella sentenza 9662, che ha riconosciuto il pieno diritto alla onlus “Lega per l’abolizione della caccia” di essere risarcita per danni non patrimoniali dal proprietario di dodici cani pit bull tenuti in cattive condizioni.

LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTANO GLI INTERESSI DEGLI ANIMALI

In questo modo chi maltratta gli animali, anche quando sono i suoi, come spesso accade, dovrà fare i conti con il mondo dell’associazionismo che può chiedere i danni per le sofferenze patite dalle povere bestiole in quanto organizzazione rappresentativa degli “interessi” degli animali. L’uomo in questione era stato condannato su patteggiamento per maltrattamento dei pitbull e la onlus si era costituita parte civile e aveva ottenuto dal Tribunale di Grosseto il diritto ad essere risarcita, poi confermato anche dalla Corte di Appello di Firenze nel 2015. Il cacciatore ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo che “le associazioni di tutela degli animali non possono avere la qualità di danneggiato rispetto al reato di maltrattamento di animali dal momento che non patiscono in conseguenza di esso alcun danno patrimoniale (salvo circostanze particolari nella specie non esistenti) nè danno non patrimoniale, nè possono considerarsi soggetti passivi del reato, non essendo portatrici di alcuno degli interessi protetti dalla norma”.

LA PROSPETTIVA DEL DANNO ECONOMICO HA UN EFFETTO DETERRENTE

Ma gli ermellini gli hanno risposto che le associazioni sono pienamente legittimate a stare nel processo penale e civile e “tale legittimazione deve riconoscersi anche per il risarcimento di danni non patrimoniali derivanti dalla lesione, riconducibili al fatto reato, assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, con l’effetto che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione della personalità o identita’” dell’associazione. In questo modo chi maltratta o peggio, sarà “colpito” economicamente e questo può avere un effetto deterrente dal momento che spesso le condanne sono molto blande, e il più delle volte consistono in una semplice multa. (Ansa)