Tar Puglia: il sindaco non può svuotare il canile per difficoltà finanziarie del Comune

La sentenza n. 164/2017 del Tar Puglia – Bari, sezione II, ha accolto il ricorso promosso dalla Lega nazionale per la difesa del cane (Lndc) avverso l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente che disponeva la restituzione di un numero elevato di cani ricoverati presso un canile-rifugio privato a pagamento ad una condizione di randagismo nel territorio comunale o la loro soppressione se pericolosi. Il provvedimento impugnato è viziato da eccesso di potere in quanto motivato genericamente con riferimento ad indisponibilità finanziarie dell’Ente locale e da violazione di legge contrastando con l’articolo 2 comma 1 lettera b) della Regione Puglia 9 agosto 2006 n. 26, “Interventi in materia sanitaria”. Disposizione che consente ai Comuni di rimettere in libertà i cani randagi che vivono sul suo territorio solo dopo averli sottoposti ad interventi di profilassi e sterilizzazione nei canili sanitari e dotandosi di una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni che potrebbero essere cagionati dagli stessi. Oggi sul Quotidiano degli enti locali e della Pa. (Radiocor)

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