Tar Sicilia: “Chi nutre i gatti in aree private è responsabile del loro benessere”

AGGIORNAMENTO DEL 22 MARZO 2016
Il Sole 24 Ore di oggi torna sull’argomento del post della settimana scorsa con l’articolo di un esperto: ne scrive Enrico Morello, da qualche mese alla guida del comitato scientifico del Foro Immobiliare, l’associazione degli avvocati italiani che si dedicano al tema della casa.
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POST ORIGINALE DEL 14 MARZO 2016
Chi ospita una colonia di gatti nel proprio cortile deve tenere pulito e limitare al massimo i rumori ed eventuali danneggiamenti ai vicini. Lo ha sancito il Tar Sicilia con la sentenza 3/2016, consultabile qui. I giudici sottolineano che non importa che i felini non siano di proprietà di chi li accudisce, è sufficiente offrire del cibo puntualmente sul proprio terrazzo e nel cortile per diventare responsabile del loro benessere, vaccinazioni e sterilizzazioni comprese. La vicenda oggetto della sentenza si svolge ad Avola e vede opposti un cittadino e il Comune. Nel 2011, il sindaco chiede con un’ordinanza al cittadino, come recitano gli atti, di “a) di eliminare, entro 10 giorni, tutti gli inconvenienti igienico sanitari generati dalla presenza della colonia felina nel terrazzo, prevenendo il ripetersi delle medesime condizioni per il futuro; b) di provvedere alle eventuali vaccinazioni obbligatorie ed alla sterilizzazione dei gatti; c) di provvedere, entro un mese, a ridurre la presenza dei gatti nel terrazzo conformemente ai parametri di legge; d) di comunicare al Comune di Avola i luoghi di sconfinamento dei gatti in esubero”. Il cittadino nega di essere “proprietario” o “detentore” della colonia felina, sostenendo che i felini vagano liberi tra il terrazzo di sua proprietà, le aree e i tetti circostanti e, inoltre, di dare saltuariamente del cibo ai gatti solo per far smettere i miagolii. Ma il Tar lo reputa “tenutario” dei randagi, motivando che “non è tanto la finalità (di profitto economico o meno) che il ricorrente trae dai predetti animali quanto il potere di fatto sugli stessi determinato dalla volontà del ricorrente di occuparsene (dando loro da mangiare, seppur non ad intervalli regolari) ed esercitato non in luogo pubblico ma su un terrazzo di sua esclusiva proprietà e confinante con l’altrui proprietà privata”. Con queste motivazioni il 12 marzo 2016 il Tar ha respinto la richiesta di annullamento della ordinanza sindacale, confermando così la bontà dei rilievi effettuati del Sindaco.