E’ possibile inserire nel regolamento condominiale da approvare in assemblea una clausola che
limiti il possesso di cani ad un solo animale per appartamento?
L’articolo 1138 comma 1 del codice civile prevede che il regolamento approvato dall’assemblea possa contenere norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione.
Non può tale tipo di regolamento prevedere disposizioni che comportino limitazioni legali al diritto di proprietà qual è, nel caso, il divieto (o la limitazione) di detenere animali. Tale clausola, pertanto, è nulla, quindi impugnabile in ogni tempo. La Riforma del condominio (Legge 220/2012) ha introdotto l’ultimo comma al citato articolo, secondo il quale “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”. Secondo alcuni interpreti tale disposizione si riferisce ai regolamenti aventi natura contrattuale.
La risposta al quesito, pertanto, è negativa, qualunque sia la natura del regolamento.
(Estratto dall’Esperto risponde, autore della risposta Edoardo Riccio)