Il decreto legislativo del 16 marzo 2015 sulla “tenuità del fatto” non comporta un indebolimento della tutela penale degli animali in Italia. Anche applicando la nuova legge, l’esito di processi come quello di Green Hill o di alcuni circhi non sarebbe cambiato. Lo ha spiegato la Lega Anti Vivisezione (Lav) nel convegno di presentazione dell’edizione 2015 del “Manuale giuridico sulla legislazione e la giurisprudenza a tutela degli animali“, ieri a Roma. Di tenuità del fatto applicata ai reati contro gli animali su 24zampe ci siamo già occupati qui, qui e qui.
Il principio di non punibilità per tenuità dal fatto si applica a reati per cui è prevista detenzione inferiore ai 5 anni in presenza di due condizioni: che l’offesa sia di particolare tenuità, per l’esiguità del danno o del pericolo, e che il comportamento non risulti abituale. La nuova norma, che prevede anche l’esclusione del principio di tenuità del fatto quando l’autore abbia agito “per motivi abietti o futili o con crudeltà anche in danno di animali“, non comporta alcuna depenalizzazione dei reati contro gli animali – ha sottolineato l’avvocato Carla Campanaro, consulente dell’ufficio legale della Lav – né un indebolimento delle tutele conquistate negli anni.
Nel caso Green Hill, l’allevamento bresciano di cani beagle destinati alla vivisezione, la sentenza non sarebbe cambiata perché i reati accertati risultavano abituali e perché l’esiguità del danno va esclusa in presenza di lesioni o di decessi, si evidenzia nel Manuale giuridico scritto da Campanaro insieme al magistrato Maurizio Santoloci. Stessa cosa nella vicenda della condanna inflitta al circo Victor per le lesioni provocate agli animali a causa di “condotte omissive derivanti da incuria e inosservanza dei principi riconducibili alle caratteristiche etologiche delle singole specie animali“, in quanto comportamenti reiterati di gravità tale da creare danni agli animali. (Ansa)