La Asl a cui è affidata la competenza sul randagismo paga i danni subiti dall’automobilista a causa del repentino attraversamento della strada, per unirsi al branco, da parte di un cane incustodito. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 22522 di ieri, respingendo il ricorso dell’Azienda sanitaria locale di Benevento condannata a pagare 4mila euro ad un automobilista per i danni causati “da un cane randagio che aveva investito la sua autovettura” mentre marciava sulla strada statale Caianello-Benevento. In particolare, secondo il ricorrente (che chiedeva di addossare l’intera responsabilità al comune, condannato in via solidale) “non ci sarebbe un obbligo per la Asl di controllo continuo del territorio comunale ma solo un obbligo specifico di intervento per la cattura dell’animale randagio a seguito di segnalazione”. Una lettura bocciata dalla III Sezione civile che ricorda come la disciplina nazionale (legge n. 281/1991) ha demandato la competenza a legiferare in materia di randagismo alle Regioni, “e la Regione Campania (legge 16/2001) ha affidato la competenza della vigilanza e del controllo del randagismo, con accalappiamento e trasferimento degli animali randagi nei canili pubblici, ai servizi veterinari della Asl, mentre ha riservato ai Comuni il compito di munirsi dei canili nei quali ricoverare i cani catturati e quello di risanare le strutture esistenti”. (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)
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