AGGIORNAMENTO DELLE 17.30 – LA PRECISAZIONE DEI VETERINARI
In seguito a imprecise notizie di stampa, in alcune testate a diffusione nazionale, ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani) puntualizza che la ricetta veterinaria resta obbligatoria, ai fini dell’acquisto in farmacia, per quei medicinali veterinari che per legge possono essere acquistati solo su prescrizione del medico veterinario curante. Con la risoluzione del 27 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha infatti fornito chiarimenti esclusivamente ai fini fiscali, in sede di dichiarazione dei redditi (730), indicando che lo ‘scontrino parlante’- che viene emesso successivamente all’acquisto del medicinale veterinario- è sufficiente a documentare la relativa spesa, in fase di presentazione al rimborso fiscale (precompilata on line o per via ordinaria tramite CAF o delegato). Va quindi evidenziato che la suddetta risoluzione non ha in nessun modo modificato il vigente obbligo di ricetta veterinaria per tutti i medicinali veterinari per i quali la legge non ammette il libero acquisto (i.e. senza prescrizione veterinaria).
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POST ORIGINALE
Pubblico l’articolo di Enrico Bronzo uscito oggi sul Sole 24 Ore, a pagina 52, sulla novità annunciata ieri dall’Agenzia delle Entrate nella detrazione delle spese veterinarie.
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Spazio anche alle spese veterinarie tra le voci mediche riportate nella dichiarazione precompilata dei redditi 2016. Ma come chiarisce la risoluzione 24 delle Entrate non è necessario conservare la prescrizione medica ai fini della detrazione, essendo sufficiente lo scontrino “parlante”. In pratica è possibile detrarre dall’Irpef il 19% delle spese veterinarie sostenute nell’anno, fino a un importo massimo di 387,34 euro per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro, come recita la circolare 207 del 2000. Il limite di detraibilità è unico per tutte le spese veterinarie sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti. La possibilità di portare in detrazione tali esborsi, prosegue la risoluzione, è inoltre limitata alle sole spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, mentre non sono detraibili le spese per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole, né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite. La risoluzione fa infine chiarezza sulle singole voci di spesa che non possono usufruire della detrazione. In particolare, ne sono escluse le spese per mangimi speciali e per antiparassitari perché tali prodotti non sono classificati come farmaci veterinari dal ministero della Salute. (di Enrico Bronzo, pubblicato qui)