La legittima esigenza di tutelare il decoro, l’igiene pubblica e la sicurezza dei cittadini, è già adeguatamente presidiata dalla normativa statale, che impone ai proprietari e detentori di cani di condurli in aree pubbliche con guinzaglio e museruola oltre all’obbligo di raccogliere le deiezioni canine. I Sindaci non possono imporre il divieto generalizzato di accedere con gli animali in tutte le aree verdi comunali, ma solo attivare gli ordinari strumenti di controllo, vigilanza e sanzione delle violazioni accertate. Si è espresso in tal senso il Tar Lazio, Roma, Sezione II bis, con la sentenza 17 maggio 2016, n.5836. Lo riferisce il Quotidiano degli enti locali e della Pa del Sole 24 Ore, qui. Il ricorso è stato proposto da una Associazione che persegue fini di tutela degli animali, legittimata dal proprio statuto a impugnare l’ordinanza contro “atti che siano ritenuti – in astratto – in contrasto con il benessere e gli interessi degli animali”, recita la sentenza. Il divieto assoluto di accesso con i cani, anche se custoditi e condotti al guinzaglio, in tutte le aree comunali destinate a verde pubblico, comporta una limitazione eccessiva della libertà di circolazione dei cittadini, e l’ordinanza vìola quindi i principi di adeguatezza e proporzionalità, in quanto le legittime finalità perseguite sono già adeguatamente presidiate e sanzionate da vincoli chiari e cogenti posti dalla legge dello Stato, che obbligano espressamente gli accompagnatori o i custodi di cani a “rimuovere le eventuali deiezioni, con appositi strumenti”, e di condurli in aree pubbliche “con idonee modalità di custodia”, cioè guinzaglio e museruola. Spetta al Comune, conclude il Tribunale amministrativo laziale, impegnarsi fattivamente affinché siano rispettati gli obblighi imposti dalla legge per rendere effettivo il perseguimento dell’interesse pubblico, attraverso strumenti idonei e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità dei mezzi rispetto ai fini perseguiti.