Per le sofferenze patite dal cane, ritenute “evitabili e non adeguatamente impedite”, un veterinario deve risarcire i danni ai “compagni umani” dell’animale. Lo ha deciso la Corte d’appello di Firenze che – ribaltando una sentenza del tribunale di Livorno – ha condannato un professionista a pagare un indennizzo complessivo di 7.950 euro per danni patrimoniali e non patrimoniali, perchè se è vero che non provocò la morte di un esemplare di cocker spaniel, tuttavia “omise di alleviarne le sofferenze”. La vicenda risale all’autunno del 2017. La canina cocker spaniel, 13 anni, fu colta da improvvisa emorragia in bocca e portata d’urgenza dal veterinario. Sottoposta a diversi interventi chirurgici, poi fu trasferita in una clinica veterinaria a Pisa. Ma per la cagnolina, considerata parte della famiglia, non ci fu piu nulla da fare. I due proprietari si rivolsero al tribunale di Livorno per ottenere un risarcimento, ritenendo che il veterinario non aveva causato la morte della cocker, ma procurato e non evitato sofferenza. La richiesta fu respinta. Contro la sentenza, la coppia propose ricorso in appello.
LA SENTENZA RISARCISCE “L’INTIMA SOFFERENZA PATITA DAGLI APPELLANTI”
“L’ultimo ventennio – si legge nella sentenza della Corte d’Appello – ha visto mutare profondamente la concezione del rapporto tra uomo e animale d’affezione: la relazione che lega il cane, il gatto e in generale ogni animale domestico al suo padrone – ma sarebbe più corretto dire al suo compagno umano – è stata riconosciuta, normata e tutelata in modo crescente negli ultimi anni”. E concludono: “Chiunque condivida la propria casa e la propria vita con un animale domestico sa bene che il rapporto affettivo che si instaura è così profondo da poter essere assimilato senza forzatura alcuna ad un rapporto familiare”. Per la Corte d’Appello fiorentina la sofferenza del cane, e quindi quella del proprietario, ha valore perché l’eccezione che il cane sia una mera res, è da considerarsi obsoleta. Gli umani, sottolineano i giudici, hanno una particolare responsabilità di cura. “Il fatto che gli animali non possano curarsi da soli determina, in quegli esseri umani che abbiano istaurato un rapporto significativo coi propri animali domestici, un senso profondo di responsabilità nei loro riguardi – si legge ancora in sentenza -. Dunque, ribadito che nel caso in esame gli attori non hanno chiesto il risarcimento del danno per il dolore provato per la morte della propria cagnolina, ma per quello correlato al non averle evitato le sofferenze evitabili. Si deve affermare che tale intima sofferenza patita dagli appellanti merita di essere risarcita”. (Ansa)
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