Se in un palazzo c’è un condomino che ogni giorno dà da mangiare a piccioni, gatti e gabbiani, come è possibile difendersi? Chi risponde dal punto di vista igienico-sanitario e per il degrado? Esiste una norma condominiale o un regolamento di legge che permetta di difendersi da una situazione simile?
In genere il responsabile ex art. 2043 c.c. dei danni cagionati da un animale selvatico a persone o cose è la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi. Così si è espressa la Cassazione civile con sentenza n. 4806/2013. In particolare, fra la fauna selvatica, sono da ascriversi i piccioni (Cassazione civile n. 16512/2012). Nonostante questa premessa, il comportamento descritto non è riferibile ad un condomino quale proprietario di animale domestico e quindi custode dello stesso, che rechi danno agli altri condomini. E questo indipendentemente dal diritto oggi riconosciuto dalla riforma del condominio di detenere nell’edificio condominiale animali domestici.
Nel nostro caso il condomino, distribuendo giornalmente mangime agli animali selvatici sulle parti comuni, presumibilmente danneggia il decoro dell’edificio condominiale e crea problemi di pulizia ed igiene agli altri condomini. In questo caso si ritiene possa essere esperita la generica tutela del provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. affinchè il Giudice inibisca o regolamenti il comportamento del condomino.
(Estratto dall’Esperto risponde, autore della risposta Cesarina Vittoria Vegni)