Ecco il testo dell’interrogazione Atto n. 4-04540, pubblicato il 22 settembre 2015, nella seduta n. 509.
Ai Ministri dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle Politiche agricole alimentari e forestali e della Salute, premesso che:
l’articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, stabilisce che “La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale”; inoltre, l’articolo 2, comma 1, lettera a), riconosce il lupo (Canis lupus) tra le specie di mammiferi “particolarmente protette”; l’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, meglio conosciuta come direttiva “Habitat”, classifica il lupo tra le specie animali che richiedono una “protezione rigorosa” e vieta il: “catturare o uccidere esemplari di tali specie nell’ambiente naturale; perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l’ibernazione, lo svernamento e la migrazione; distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell’ambiente naturale; danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta”.
La legge quadro 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, dopo aver disposto, all’articolo 1, che «Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudelta’ contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente», al successivo articolo 2, comma 6, stabilisce che i cani ricoverati in canili e rifugi per cani «possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosita’»; considerato che: il fenomeno degli attacchi alle greggi da parte di lupi e canidi e’ sovente indicato come motivo per abbattere esemplari delle specie. Infatti, negli ultimi tempi si e’ registrato un aumento degli atti di bracconaggio ai danni di lupi ed ibridi lupo-cane, ben oltre quanto evidenziato dai ritrovamenti di carcasse esposte a scopo intimidatorio; a cio’ si aggiunga che numerose sono le pressioni di rappresentanti del mondo allevatoriale e politico per ottenere deroghe alla direttiva «Habitat» al fine di ottenere quote di abbattimento di lupi, nonché modifiche alla normativa dell’Unione europea in materia.