La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 44 della legge regionale n.10 del 2004 sulla caccia, nella parte in cui, al quinto periodo del comma 2, statuisce che le guardie venatorie, nel dare attuazione ai piani di abbattimento di specie di fauna selvatica, “possono avvalersi”, tra l’altro, anche “dei cacciatori iscritti o ammessi agli Atc interessati, nominativamente segnalati dai comitati di gestione”, e annovera questi ultimi, alla lettera c) del comma 6, fra coloro che attuano tali piani. A sollevare la questione di legittimità costituzionale era stato il Tar per l’Abruzzo nell’ambito del ricorso presentato da Enpa, Lega antivivisezione (Lav) e Lega nazionale per la difesa del cane (Lndc), per ottenere l’annullamento della delibera del presidente della Provincia di Teramo del 10 marzo 2016, n. 92, con cui l’ente ha adottato il piano di controllo triennale 2016/2018 delle popolazioni delle volpi, adottata in attuazione dell’art. 44 della legge della Regione Abruzzo n. 10 del 2004. (Ansa)
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