Sperimentazione su cani beagle, per il Tar “la salute degli animali prevale sulla ricerca”

“Il dolore, la sofferenza, il distress e più in generale i danni alla salute degli animali impiegati nella sperimentazione, in quanto ontologicamente irreparabili, risultano prevalere sulla continuità di un’attività di ricerca che si protrae da anni”. Così il Tar del Lazio in un’ordinanza con la quale ha sospeso il provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione del marzo dello scorso anno avente ad oggetto l'”Uso della telemetria nel cane Beagle per la valutazione cardiovascolare della sicurezza farmacologica”. A proporre l’impugnativa è la Lega Anti Vivisezione. I giudici amministrativi hanno anche ritenuto necessario disporre una consulenza tecnica di ufficio al fine di avere una serie di chiarimenti specifici utili alla loro decisione. Il Tar, considerato gli specifici articoli della Costituzione e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che fondano la tutela degli animali e il loro benessere in quanto “esseri senzienti”, ha rilevato che il ricorso “non appare sfornito di fumus, anche alla luce del procedimento penale in corso sulle gravi illegittimità commesse all’interno dello stabulario sulle modalità di detenzione dei cani, nonché in relazione alla qualificazione del dolore, alla classificazione delle procedure ed alla pratica del riutilizzo”.

DUE MESI DI TEMPO PER DEPOSITARE UNA RELAZIONE TECNICA

Ecco che allora, nel bilanciamento degli interessi in campo, i giudici hanno ritenuto che, all’esame sommario proprio della fase cautelare, “la domanda cautelare debba trovare accoglimento”, nonché necessario disporre una consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare, tra l’altro: “Se effettivamente sia stato adeguatamente individuato l’utilizzo dei cani come oggetto delle attività di sperimentazione come totalmente indefettibile ai fini della sperimentazione sugli effetti delle sostanze indicate nella domanda suindicata; se si sia tenuto conto dell’evoluzione e dei progressi delle conoscenze tecniche e scientifiche (se ve ne sono stati) intervenuti durante il quinquennio trascorso, in modo da sostenere la motivazione circa la perdurante indispensabilità del ricorso ai cani per le attività di sperimentazione”. Due mesi di tempo sono stati indicati per il deposito della relazione tecnica richiesta; a settembre udienza per la trattazione di merito del ricorso proposto. (Ansa)

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