La responsabilità penale del padrone del cane va accertata in positivo e non è presunta, a differenza della responsabilità civile per i danni. Pertanto, non è possibile sanzionare penalmente il padrone del cane se il morso dato dall’animale alla persona offesa è avvenuto subito dopo che la bicicletta di quest’ultima gli ha schiacciato la coda. Trattasi di evenienza connotata da “assoluta abnormità ed eccentricità”, che va ben oltre il generale obbligo di garanzia di cui è gravato il padrone dell’animale, il quale – in via generale – risponde anche nel caso in cui vi siano stati comportamenti imprudenti della vittima. Ad affermarlo è la Cassazione (Corte di cassazione – Sezione IV penale – Sentenza 16 dicembre 2019 n. 50562), accogliendo il ricorso contro la condanna del padrone del cane per il reato di lesioni colpose. (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)
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