AGGIORNAMENTO DEL 1.6.2015
Alla luce dell’archiviazione per “tenuità del fatto” concessa dal Tribunale di Milano all’edicolante che ha preso a calci il cane che aveva fatto pipì sull’edicola (31.5.2015), devo correggere il post originale. Il reato contro gli animali può essere archiviato, perche il giudice può ritenerlo “di particolare tenuità”. Questo è accaduto al giudice della quarta sezione penale, Marco Tremolada, che il 31 maggio 2015 ha dichiarato “non punibile per particolare tenuità del fatto” l’edicolante imputato, perché “ha sì posto in essere una condotta lesiva nei confronti del cane della persona offesa (il padrone del cane che ha sporto denuncia), ma non ha utilizzato né armi o altri strumenti di particolare lesività, né modalità tali da far ritenere che la condotta sia stata espressione di un gesto gratuito”. Nelle motivazioni, il giudice sottolinea che “si è trattato di un gesto condizionato dalle circostanze (…) nell’immediatezza di un comportamento dannoso tenuto dal cane”. Nessuna azione “premeditata”, quindi “né animata dalla diretta volontà di ledere l’animale” e nemmeno “sevizie” o “crudeltà” e in più per il giudice il cane non ha “riportato lesioni gravi”. Anche se è vero, scrive il magistrato, che la “questione” poteva essere “risolta” con il proprietario del bassotto senza “la necessità di adoperare violenza contro l’animale”.
POST ORIGINALE DEL 12.3.2015
Dal mondo della giustizia una buona notizia per gli animali. Il reato commesso contro animali con crudeltà non può essere mai ritenuto di particolare tenuità e non può mai essere archiviato dal pubblico ministero. Una misura introdotta nel Codice penale che rafforza la condizione di tutti gli animali e attraverso la sua formulazione da una parte ne eleva la dignità e dall’altra contribuisce a disincentivare le violenze nei loro confronti.
La norma (articolo 131 bis del Codice penale) evita l’applicazione della causa di non punibilità, prevista peraltro per i reati puniti fino a 5 anni di carcere, se commessi con sevizie e crudeltà nei confronti degli animali.
Recita il testo del comma interessato: “L’offesa non può esser ritenuta di particolare tenuità, …, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie, o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa.”
Il provvedimento diventerà definitivo dopo il passaggio in Consiglio dei ministri, previsto per oggi, e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Per saperne di più sul 131 bis, sul Sole 24 Ore se ne è parlato qui e qui.