In tema di randagismo e prevenzione del fenomeno le competenze si intrecciano tra Regione, Comune e Asl. Per questo motivo, il giudice di pace di Altamura (Bari), con la sentenza del 28 maggio 2016, ha respinto la richiesta di risarcimento avanzata solo contro la Asl di Bari per i danni provocati a un’autovettura uscita fuori strada per evitare l’investimento di cani. In giudizio, infatti, a rispondere sulla richiesta di risarcimento per oltre 3.700 euro è stata chiamata esclusivamente l’Azienda sanitaria, “colpevole” di non aver svolto i compiti di profilassi, polizia veterinaria e controllo del fenomeno. Spiegano i giudici di pace che in questo campo la questione dell’individuazione delle responsabilità e’ molto complessa. Secondo le norme in vigore, nazionali e regionali, le attività che devono essere svolte spaziano dall’istituzione dell’anagrafe canina, all’identificazione dei randagi, dalla creazione dei canili alle operazioni di accalappiamento. Funzioni che ovviamente fanno capo a varie istituzioni: il Comune, la Regione, le guardie zoofile, le associazioni animali e ovviamente anche le Asl. In base quindi a questo quadro normativo così articolato le responsabilità per i danni causati da cani randagi vanno valutate caso per caso, sulla base di specifici compiti, attribuzioni ed eventuali omissioni, che il danneggiato ha l’obbligo di provare. Senza un preciso riscontro sull’antigiuridicità di una condotta attribuita a un determinato ufficio, nessuna richiesta di indennizzo può essere accolta. (Radiocor)
Un caso analogo nelle scorse settimane ha riguardato una donna morsa da un cane alla periferia di Cagliari. Ne abbiamo scritto qui su 24zampe: il tribunale del capoluogo sardo ha negato il risarcimento a un’attrice ferita da un randagio mentre faceva jogging a Quartu Sant’Elena perchè, secondo la normativa regionale, la responsabilità del controllo del territorio è in capo alla Asl e non al Comune e perchè tale controllo si limita comunque al centro abitato e non si estende alle zone periferiche.