Venezia, urne di cani e gatti accanto ai padroni nei cimiteri comunali

Le ceneri degli animali d’affezione potranno essere conservate accanto a una sepoltura nei cimiteri comunali di Venezia, in un’urna separata dalle spoglie umane. Lo prevedono le nuove regole predisposte dal Comune di Venezia, presentate oggi, che disciplinano situazioni finora non regolamentate. La misura non istituisce sepolture per animali all’interno dei cimiteri: l’urna, infatti, avrà una funzione esclusivamente accessoria e commemorativa rispetto alla sepoltura della persona e non potrà mai essere collocata nello spazio destinato al feretro, alle ceneri o ai resti umani. Per ogni sepoltura sarà consentita una sola urna, che potrà contenere le ceneri di un massimo di due animali. Tre le modalità previste: per sepolture a terra l’urna potrà essere sistemata in un apposito vano nella lapide o nel copritomba; per loculi, ossari e cinerari l’urna potrà essere collocata all’esterno della lastra di chiusura; nelle tombe di famiglia dovrà trovare posto in uno spazio apposito e distinto. In tutti i casi il gestore dei servizi cimiteriali dovrà verificarne la compatibilità tecnica, la stabilità e la sicurezza.

LA DISCIPLINA SI APPLICA A TUTTI I CIMITERI, ANCHE ALL’ISOLA DI SAN MICHELE

La disciplina si applicherà a tutti i cimiteri comunali, compreso quello lagunare dell’isola di San Michele. L’urna dovrà essere realizzata con materiali resistenti e adatti alla conservazione nel tempo e avere dimensioni non superiori a 25 centimetri per lato, e dovrà riportare una targhetta con la dicitura ‘Urna cineraria animale’, il codice identificativo assegnato e, facoltativamente, il nome dell’animale. Sulla lapide non saranno consentite epigrafi dedicate all’animale né fotografie che lo ritraggano da solo. Sarà invece ammessa una fotografia della persona sepolta insieme al proprio animale. La disciplina riguarda gli animali detenuti per compagnia o per ragioni affettive come cani e gatti, conigli domestici, piccoli roditori, uccelli da compagnia, pesci ornamentali, tartarughe e piccoli rettili domestici. Sono esclusi gli animali da allevamento o destinati alla produzione alimentare, la fauna selvatica o protetta e gli animali di dimensioni incompatibili con le modalità di collocazione previste.

RICHIESTA LA CREMAZIONE INDIVIDUALE DELL’ANIMALE IN UN IMPIANTO AUTORIZZATO

Le ceneri dovranno provenire esclusivamente dalla cremazione individuale dell’animale in un impianto autorizzato. L’animale dovrà essere appartenuto al defunto, al concessionario o a uno degli altri soggetti aventi titolo sulla sepoltura. Non sarà necessario che la persona sepolta abbia espresso in vita la volontà di collocare l’urna dell’animale accanto alla propria tomba e non è previsto neppure uno specifico requisito di residenza nel Comune di Venezia. Per collocare l’urna del proprio cane si dovrà pagare una tariffa non ancora stabilita. La nuova disciplina prosegue il percorso avviato dal Comune per aggiornare le regole cimiteriali rispetto alle nuove esigenze. Negli ultimi due anni infatti sono già state adottate disposizioni su: l’inumazione di urne biodegradabili, la parificazione dell’unione civile al matrimonio ai fini della legittimazione a disporre delle spoglie del defunto, la procedura per la sepoltura di feti e prodotti abortivi e le cerimonie funebri all’aperto. (Adnkronos)

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