La Corte di Giustizia dell’Unione europea (Cgue) ha stabilito che gli animali trasportati in aereo sono da considerarsi “bagagli” e che, quindi, in caso di smarrimento, il risarcimento è limitato alle norme previste per le valigie ordinarie, salvo dichiarazione di valore fatta al momento del check-in. La sentenza, di cui danno notizia i media iberici, riguarda il caso di Mona, una cagnolina scomparsa durante un volo da Buenos Aires a Barcellona, operato da Iberia. A promuovere il ricorso al tribunale mercantile di Madrid era stata la proprietaria del cane, che aveva chiesto un risarcimento di 5.000 euro per danno morale a seguito della perdita dell’animale. Il tribunale aveva a sua volta sollecitato alla Corte di Giustizia europea a chiarire se gli animali trasportati in volo possano rientrare nel concetto di “bagaglio” previsto dalla Convenzione di Montreal, che regola la responsabilità delle compagnie aeree per il trasporto di persone e bagagli.
IN ASSENZA DI UNA DICHIARAZIONE SPECIALE SUL LORO VALORE VALGONO LE NORMALI REGOLE
I giudici hanno chiarito che gli animali non possono essere considerati passeggeri e che, in assenza di una dichiarazione speciale sul valore del contenuto – ovvero dell’animale – del trasportino o pet carrier, valgono le stesse regole previste per un bagaglio smarrito. Nonostante la forte campagna sui social lanciata dalla giovane proprietaria di Mona, indicata nel ricorso come ‘Felicissima’, e dal suo legale – secondo cui nessuna compagnia aerea nella pratica accetta dichiarazioni di valore per animali – la Corte ha ribadito che la protezione del benessere animale non incide sul regime giuridico dei trasporti aerei. Il caso, che fa discutere, costituisce ora un precedente legale importante per chi viaggia con le proprie mascotte senza specificare il loro valore. (Ansa)
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