AGGIORNAMENTO IN CODA – LAV: TERMINE “VIVISEZIONE” RIFERIBILE A TEST ANIMALI
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POST ORIGINALE
L’uso del termine “vivisezione” per apostrofare dispregiativamente la pratica della sperimentazione animale è ora legalmente considerata diffamazione. E’ del 19 luglio la sentenza 14694/2016 della III sezione civile della Cassazione a carico della promotrice di un sito internet contro l’utilizzo degli animali a scopo scientifico, che aveva utilizzato il termine “vivisettori” con chiara connotazione invettiva per definire i ricercatori di un istituto in cui vengono impiegati animali per esperimenti scientifici. Per peggiorare la situazione aveva messo sul web i dati dei dipendenti dell’istituto: un atto, per la Cassazione, fuori dal diritto di critica. La responsabile del sito, condannata al risarcimento per diffamazione, aveva accostato la ricerca scientifica in toto alla pratica della “vivisezione”, dipingendola come pratica cruenta e inutile. “Niente di più lontano dalla realtà” commenta in una nota Dario Padovan, presidente di Pro-Test Italia, associazione di studenti e ricercatori che ha come fine la tutela della ricerca biomedica italiana. “Negli ultimi decenni, anche per la deprecabile pratica di dare più voce a chi polemizza e a chi urla rispetto a chi costruisce e lavora, è entrato nel lessico del mondo dell’informazione e della società questo termine intrinsecamente dispregiativo, con tutte le sue derivazioni, come vivisettore, per indicare chi lavora per la ricerca e che di fatto impiega la sua vita nella ricerca di cure di malattie gravi come la Sla, l’Alzheimer e migliaia di malattie rare.” Dario Parazzoli, vicepresidente di Pro-Test Italia si rivolge al mondo dei media: “Ci appelliamo alla sensibilità professionale di chi lavora in campo giornalistico, ma anche politico e mediatico, chiedendo uno sforzo nel trattare i lavoratori di uno dei settori più strategici dell’economia italiana con il giusto rispetto, utilizzando per lo meno la corretta terminologia”.
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LAV: CASSAZIONE CONFERMA CHE TERMINE VIVISEZIONE È RIFERIBILE A TEST ANIMALI
In merito alla sentenza della Cassazione Civile (Sezione III n 14694 / 2016) che condanna la promotrice di un sito internet contro l’utilizzo degli animali a scopo scientifico, urge fare chiarezza.
La pronuncia nasce dall’impugnativa della sentenza del Tribunale di Ivrea del 2010 e della sentenza della Corte di Appello di Torino del 2012 che accoglieva la domanda dell’Istituto di Ricerche Biomediche Antoine Marxer RBM in quanto aveva utilizzato il termine ‘vivisettori’ con chiara connotazione negativa per definire i ricercatori dell’Istituto e per illecita diffusione dei loro dati personali. A seguito della sentenza, alcune testate hanno diffuso contenuti errati che sono stati ripresi da chi difende la sperimentazione animale negando l’esistenza della vivisezione e giustificando l’utilizzo di cavie perché rappresentate per lo più da roditori. Posizioni che ci trovano profondamente contrari in quanto anche i topi e i ratti sono esseri senzienti (come oltretutto sancisce il trattato di Lisbona all’art 13) e quindi in grado di soffrire, inoltre molte sperimentazioni comportano ancora la sezione da vivo dell’animale per l’innesto di impianti cranici, organi di altre specie, protesi, elettrodi e molto altro. Il termine vivisezione continua a fare paura, come se chi fa una guerra la definisse pacatamente un’azione militare. Ma tornando alla sentenza è importante chiarire come sia ancora possibile usare la parola vivisezione in quanto, come rileva l’avvocato Carla Campanaro – Responsabile Ufficio Legale LAV – la Corte di Appello di Torino e la Cassazione nelle loro sentenze chiariscono che ‘i termini vivisezione, vivisettori e vivisezionisti (usati nel sito internet) hanno assunto nell’uso corrente un’accezione ampia che non ne limita il riferimento alla ‘dissezione anatomica di animali vivi ma li riferisce alla sperimentazione animale in genere. Questa accezione ampia rientra nel diritto di critica’. La sperimentazione animale è un male ampio e diffuso che bisogna smantellare non accusando il singolo ricercatore, sebbene non ne condividiamo né sosteniamo la scelta lavorativa, ma alla base cambiando leggi che la richiedono e una cultura antiquata fossilizzata a un modello sperimentale di oltre un secolo fa. Interessante, anche, sottolineare come la Cassazione non entri nel merito dell’inutilità scientifica, ma solo dei termini accusatori, forse perché scientificamente la sperimentazione animale non si può difendere? (Comunicato)