Il cane malato va risarcito secondo le regole del codice del consumo

L’acquisto di un cane malato va risarcito e il termine di decadenza dalla data di scoperta del difetto è di due mesi e non di otto giorni. Il caso, arrivato in Corte di cassazione, riguarda l’acquisto di un pinscher affetto da una grave cardiopatia congenita. Il proprietario del cane, una volta scoperta la malattia, ha richiesto la parziale restituzione del prezzo e il risarcimento del danno, negati sia dal Giudice di pace che dal Tribunale perchè la richiesta di risarcimento sarebbe stata tardiva. Ma per la Cassazione la compravendita di animali da compagnia o d’affezione, ove l’acquisto sia avvenuto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata dal compratore, è regolata dalle norme del codice del consumo. Di conseguenza, applicandosi la disciplina consumeristica, per i magistrati di legittimità “la denuncia del difetto della cosa venduta è soggetta, ai sensi dell’art. 132 del codice del consumo, al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto” e non degli otto giorni previsti dall’articolo 1495 del codice civile.
Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 25 settembre 2018 n. 22728